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Aspetti legali
Prima di procedere ad analizzare praticamente
le tecniche di attacco è basilare avere una cognizione di ciò che si
intende compiere e di quali implicazioni questo potrebbe avere dal punto
di vista legale. Il legislatore, con
la legge del 23 Dicembre 1993 n. 547, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
N.305 del 30.12.1993, ha offerto uno strumento decisivo per contrastare
tutti quei reati che si configurano all'interno del vasto panorama del
crimine informatico. Ed in particolare:
- Violenza sulle cose (art. 1.1 -
aggiunge il seguente comma dopo il secondo comma art. 392 C.P.): Si
ha, altresì, violenza sulle cose allorchè un programma informatico viene
alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene
impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o
telematico.
- Attentato a impianti di pubblica
utilità (art. 2.1 - sostituisce art. 420 C.P.): Chi commette un
fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o
telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in
essi contenuti o ad essi pertinenti è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o
del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero
l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del
sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni.
- Accesso abusivo ad un sistema
informatico o telematico (art. 4.1
- aggiunge articoli dopo art. 615-bis
C.P.):
[art. 615-ter] Chiunque abusivamente si introduce in un sistema
informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si
mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
- Se il fatto è commesso da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al
servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di
investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del
sistema. Qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici
di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza
pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di
interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da
uno a cinque anni e da tre a otto anni. Si procede a querela della
persona offesa.
- Se il colpevole per commettere il
fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente
armato. Qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di
interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza
pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di
interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da
uno a cinque anni e da tre a otto anni. Si procede d'ufficio.
- Se dal fatto deriva la distruzione o
il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del
suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati,
delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Si procede
d'ufficio.
Detenzione e diffusione abusiva di
codici di accesso a sistemi informatici o telematici:
[art. 615 quater] Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri
un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura,
riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri
mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico,
protetto da misure di
sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al
predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la
multa sino a lire dieci milioni.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire
dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di
cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.
- Diffusione di programmi diretti a
danneggiare o interrompere un sistema informatico:
[art. 615-quinquies] Chiunque diffonde, comunica o consegna un
programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo
o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico,
dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero
l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo
funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la
multa sino a lire venti milioni.
Da notare che il DPR 318 del 28 Luglio 1999 prevede:
"Art.
4 -
Codici identificativi e protezione degli elaboratori
...
c) gli elaboratori devono essere protetti contro il rischio di
intrusione ad opera di programmi di cui all’articolo 615 quinquies
del codice penale, mediante idonei programmi, la cui efficacia ed
aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale."
Ma non è tutto visto che, in base all'art. 2050 cc: "chi cagiona danno
ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al
risarcimento del danno se non prova di avere adottato tutte le misure
idonee a evitare il danno".
- Corrispondenza (art. 5.1 -
sostituisce quarto comma art. 616
C.P.): per
"corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica,
informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di
comunicazione a distanza.
- Intercettazione, impedimento o
interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.
6.1 - inserisce dopo l'articolo 617-ter
C.P.):
[art. 617-quater] Chiunque fraudolentemente intercetta
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o
intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si
applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al
pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui
al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della
persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a
cinque anni se il fatto è commesso:
- in danno di un sistema informatico o
telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da
impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con
abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la
professione di investigatore privato.
Installazione di
apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche
[art. 617-quinquies]
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa
apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero
intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal
quarto comma dell'articolo 617-quater.
Falsificazione, alterazione o
soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
[art. 617-sexies] Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un
vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero
altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche
occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad
un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è
punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la
reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a
cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo
617-quater.
- Danneggiamento di sistemi informatici
e telematici (art. 9.1 - aggiunge articolo dopo l'art. 635
C.P.):
[art. 635 bis] Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o
in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero
programmi, informazioni o dati altrui, é punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma
dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità
di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro
anni.
- Frode informatica (art. 10.1 -
aggiunge articolo dopo l'art. 640-bis del
C.P.):
[art. 640-ter] Chiunque, alterando in qualsiasi modo il
funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo
senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi
contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
centomila a due milioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire
seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste
dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra
taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza
aggravante .
- Intercettazioni di comunicazioni
informatiche o telematiche (art. 11.1 - aggiunge articolo dopo l'art.
266
C.P.):
[art. 266-bis] 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati
nell'articolo 266, nonchè a quelli commessi mediante l'impiego di
tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione
del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici
ovvero intercorrente tra più sistemi .
Riferimenti
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